É paradossale che i giornalisti nel tentativo di difendere il diritto all′informazione facciano essi stessi disinformazione. È quanto sta accadendo in merito al cosiddetto emendamento Costa che va a modificare l′articolo 114 del codice di procedura penale. Si è parlato, a mio avviso a sproposito, di una legge bavaglio che impedirebbe fino alla sentenza di primo grado di conoscere le vicende giudiziarie, con lesione del diritto all′informazione costituzionalmente garantito. Le cose non stanno così, sebbene anche eminenti esponenti del giornalismo o non lo hanno capito o fanno finta di non capirlo per creare un becero sensazionalismo. Cerchiamo di spiegare in sintesi. La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, il 20 dicembre 2023, il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023. Nel corso dell′esame in Assemblea è stato approvato l′emendamento 3.01000 (testo modificato), a prima firma Costa, il quale reca delega al Governo a dare completa attuazione alla direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza La norma invero delega il governo a modificare l′articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell′articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione dell′ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell′udienza preliminare. Per fare un po′ di chiarezza va precisato che l′art. 114 del Codice di procedura penale oggi stabilisce il divieto di pubblicazione, anche in forma riassuntiva, degli atti coperti da segreto istruttorio. Significa che del loro contenuto non se ne può dare notizia in assoluto. Ciò però fino a che l′imputato non ne possa avere conoscenza, ovvero quando per esempio viene convocato per un interrogatorio, è raggiunto da misura cautelare reale o personale, o bisogna procedere ad accertamenti tecnici irripetibili o ad incidente probatorio. Quando invece cade il segreto istruttorio, continua ad essere vietata la pubblicazione anche parziale degli atti in sé, ma comunque può darsene notizia. Ebbene, questo divieto sino ad oggi non riguardava i provvedimenti cautelari. infatti il secondo comma dell′articolo 114 prevedeva per l′appunto il divieto di pubblicare gli atti originali fino alla chiusura delle indagini o dell′udienza preliminare, a meno che non si trattasse di un′ordinanza in materia cautelare, che invece poteva essere riprodotta. L′emendamento Costa, come si diceva, è finalizzato a modificare proprio quest′ultimo aspetto, ovvero introdurre il divieto di pubblicare integralmente anche le ordinanze cautelari, ma non il divieto di dare informazioni sui processi in corso e sulla vicenda oggetto della misura. Questo potrà sempre essere fatto, e mente chi vuole strumentalizzare quest′aspetto parlando di bavaglio. Informare sul contenuto di un provvedimento cautelare e′ cosa diversa dal pubblicare il provvedimento stesso. Il divieto riguarderà Il secondo aspetto ma non impedirà che si dia notizia del suo contenuto. Trattasi comunque di un divieto che viene meno alla conclusione delle indagini o dell′udienza preliminare, quindi non è un divieto assoluto ma tende a proteggere l′indagato in una fase in cui è ancora incerto un suo reale coinvolgimento. Quindi scomodare concetti come pericolo per la libertà di stampa significa strumentalizzare il contenuto di un provvedimento che ha finalità diverse da quelle che si vogliono far trasparire.